| Possono
essere soci cooperatori tutte le cooperative ed i loro consorzi
a forma di cooperativa legalmente costituiti e le società,
anche consortili, costituite in forma di società di capitali,
controllate, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., dalle cooperative
socie.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo
dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione
del socio all’attività della Cooperativa.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità
della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche
in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo
periodo.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione
del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Non possono essere ammessi soci cooperatori coloro che esercitano
una attività in concorrenza con quella della Cooperativa
stessa.
Sono soci cooperatori coloro che:
1. concorrono alla gestione dell’impresa
partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione
della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
2. partecipano alla elaborazione
dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi
dell’azienda;
3. contribuiscono alla formazione
del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa,
ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì
coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività
economica svolta.
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